(Comunicato stampa WWF del 13 Luglio 2013)
Sentenza storica del TAR L’Aquila su caccia, orso e tutela della salute pubblica.
KO la Regione Abruzzo.
Censurate tutte le scelte della regione sulla caccia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila giovedì scorso 11 luglio ha pubblicato una straordinaria sentenza su caccia, orso, conservazione delle specie e tutela della salute umana. E’ una vittoria per KO quella che WWF e Animalisti Italiani ONLUS hanno ottenuto nei confronti della Regione Abruzzo sul ricorso presentato lo scorso anno contro il calendario venatorio 2012-2013 e ora deciso nel merito.
Il T.A.R., con commenti molto duri, ha censurato l’operato della Regione Abruzzo praticamente su tutte le sue scelte venatorie. Particolare rilevanza acquista il giudizio sulla tutela dell’Orso bruno. Il relativo paragrafo della sentenza si conclude con una frase inequivocabile “Da quanto sopra consegue quindi l’accoglimento della censura sulla mancata protezione dell’orso marsicano nell’intero areale di distribuzione individuato nell’accordo PATOM.”.
Dichiara Michele Pezone, legale delle due associazioni “Assieme ad Augusto De Sanctis, membro per il WWF della Consulta Venatoria regionale, abbiamo predisposto un ricorso a largo spettro su tutti i punti del calendario venatorio 2012-2013. Infatti, erano evidenti le gravissime lacune conoscitive da parte degli uffici regionali che avrebbero dovuto suggerire un atteggiamento molto più cauto da parte dell’ente nella redazione del Calendario al fine di garantire la conservazione della fauna. I giudici hanno riconosciuto la validità delle nostre ragioni. In primo luogo il T.A.R. ha chiarito che la Regione Abruzzo, al contrario di quanto sostenuto dalla Giunta, da anni non ha un regolare Piano Faunistico Venatorio, fatto che impedisce il corretto svolgimento della pratica venatoria. Inoltre, il periodo di caccia per quasi tutte le specie (tra queste Frullino, Codone, Mestolone, Canapiglia, Combattente, Germano reale, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Quaglia, Beccaccia, Tortora, Allodola), è stato ampliato a dismisura senza tener conto del parere contrario dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente. La regione ha altresì illegittimamente concesso la pre-apertura per alcune specie e l’addestramento cani in un periodo non idoneo. Non ha assoggettato come avrebbe dovuto il calendario venatorio a Valutazione di Incidenza Ambientale e non ha individuato nelle aree S.I.C./Z.P.S. i principali punti di migrazione in cui vietare la caccia. Ha varato il calendario venatorio ben oltre il 15 giugno, data stabilita dalla legge, a pochi giorni dall’avvio della stagione venatoria, rendendo così più difficile per le associazioni esercitare in tempo l’opposizione a tali scelte. Ha sub-delegato alle province la possibilità di allungare a febbraio la stagione venatoria violando così le normative che impongono una gestione coordinata del prelievo; ha reso possibile illegittimamente l’uso delle munizioni di piombo e, infine, ed è forse l’aspetto più grave, il T.A.R. ha evidenziato che la Regione Abruzzo ha mancato di tutelare la sua specie simbolo, l’Orso bruno marsicano, evitando di normare in maniera più stringente l’attività venatoria nelle aree di maggiore presenza della specie”.
Dichiara Dante Caserta, presidente f.f. del WWF Italia “Si tratta dell’ennesima vittoria giudiziaria ottenuta sul tema della caccia in Abruzzo. In questi anni abbiamo avuto ben due pronunciamenti favorevoli della Corte Costituzionale, di cui una, recentissima, che ha finalmente abolito il famigerato comparto unico, e una decina di sentenze e sospensive tra T.A.R. e Consiglio di Stato, tutte vinte. Purtroppo devo constatare che solo grazie al nostro sforzo l’attività venatoria viene ricondotta nel solco della legalità nonostante i ricorsi siano stati sempre preceduti da lettere, diffide e appelli pubblici, rimasti tutti inascoltati. Ora la Regione Abruzzo, anche in vista dell’ormai prossima decisione sulla nuova stagione venatoria, è completamente al tappeto tenuto conto che il T.A.R., entrando nel merito proprio per indicare la strada per il futuro, ha censurato praticamente l’intero contenuto del calendario venatorio 2012-2013. La parte più sconsolante della sentenza è quella relativa alla mancata tutela dell’orso perché arriva in un momento così difficile per la specie. Da un lato si ripetono sterili proclami da parte della Regione sulla necessità di tutelare la specie e dall’altro il severo giudizio del T.A.R. chiarisce che gli sforzi per la conservazione possono essere vanificati anche dalle scelte filo-venatorie dell’assessorato regionale e dello stesso tavolo tecnico che doveva essere costituito per tutelare la specie e non certo per favorire i cacciatori. Inoltre, voglio evidenziare l’incredibile caso dell’uso delle munizioni di piombo, i cui frammenti sono dannosi per l’uomo e per gli animali protetti in caso di ingestione. I proiettili al piombo sono stati reintrodotti con un tratto di penna sulla delibera di approvazione del calendario da parte della Giunta Regionale, contravvenendo, e cito le stesse parole del TAR, con una simile superficialità ad un profilo prescrittivo altamente delicato, che involge la (mancata) tutela della salute pubblica prima ancora delle specie protette. Ritengo che ormai sia indifferibile una completa inversione nella direzione di marcia di un assessorato che ha scommesso, sbagliando, sulla deriva filo-venatoria promossa dai suoi uffici”.
Dichiara Alex Caporale, vicepresidente degli Animalisti Italiani ONLUS “E’ evidente che solo le associazioni ambientaliste stanno combattendo strenuamente la lotta per la sopravvivenza dell’importantissimo patrimonio faunistico abruzzese. Con noi abbiamo la stragrande maggioranza della popolazione che è stanca di vedere morire uccelli e mammiferi. Decine di migliaia di animali sono stati uccisi grazie a provvedimenti che si sono rivelati del tutto illegittimi e per questo coinvolgeremo presto la Corte dei Conti, visto che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. Gli eventuali responsabili devono pagare direttamente per scelte totalmente difformi rispetto al dettato delle norme italiane e comunitarie poste a tutela della fauna”.
LA SENTENZA INTEGRALE:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione%201/2012/201200499/Provvedimenti/201300719_01.XML