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La Skyrace del Maglio è illegale: scatta la diffida

13 Ottobre 2025 | comunicati stampa

Salviamo l’Orso, insieme alla Lega Italiana Protezione Uccelli, ALTURA, WWF Abruzzo, Appennino Ecosistema e Rewilding Apennines hanno inviato una formale diffida al Comune di Magliano de’ Marsi (AQ), all’Associazione Sportiva Dilettantistica USA Sporting Club Avezzano e, per conoscenza, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, al Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila e all’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino. L’obiettivo dichiarato, e fortemente voluto, è cancellare la gara competitiva “Skyrace del Maglio” programmata nel territorio di Magliano de’ Marsi (AQ) il prossimo 19 ottobre 2025.
A far muovere le associazioni è la convinzione che le aree naturali protette debbano essere frequentate nel totale rispetto della fauna selvatica che le abita e della flora che le caratterizza. Dal punto di vista legale, inoltre, mancano, ad oggi, la necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità di gestione della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” e l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II (valutazione appropriata) che, qualora non giungessero in tempo, potrebbero provocare gravi conseguenze penali per gli organizzatori e le Amministrazioni che autorizzassero ugualmente la manifestazione.

Lo svolgimento della manifestazione competitiva di corsa di montagna è programmato nel cuore del territorio della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino”, in quello del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e dell’area della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea Zona di Speciale Conservazione IT7110206 “Monte Sirente e Monte Velino”, dove sono presenti numerosi habitat e specie di interesse dell’Unione Europa, alcuni dei quali prioritari e considerati in stato di conservazione inadeguato o addirittura cattivo.

A sostegno di quanto dichiarano le associazioni, inoltre, è il fatto che “Sport e divertimenti all’aria aperta (attività ricreative)” sono citati tra le pressioni/minacce sullo stato conservazione di questi habitat e di queste specie all’interno delle misure di conservazione sito-specifiche obbligatorie per legge (approvate con D.M. del 28/12/2018). Inoltre, le normative vigenti nella R.N.O. “Monte Velino” (L. n. 394/1991, D.M. n. 427/1987 e D.M. 15/12/1984, Disposizioni del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro del 23/10/2019) non consentono lo svolgimento di manifestazioni sportive come quella in oggetto perché, almeno potenzialmente, potrebbero provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

Se la manifestazione dovesse svolgersi ugualmente, potrebbero configurarsi gravi reati a carico degli organizzatori, quali quelli previsti dal D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione in area vincolata, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20) e dagli artt. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del codice penale, per aver posto in essere condotte colpose dalle quali è derivato il pericolo di deterioramento o compromissione degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione Europea presenti nelle località ove è previsto lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, potrebbero emergere chiare responsabilità penali anche a carico delle eventuali altre Amministrazioni che dovessero autorizzarla illegittimamente (favoreggiamento reale, art. 379 del codice penale).

> Per approfondire gli aspetti legali della questione, consulta la versione integrale delcomunicato stampa.

Foto di copertina: Di Sbaliva – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7607988