Salviamo l’Orso è iscritta all’Anagrafe Unica ONLUS con provvedimento N° 15177 del 16 ottobre 2012


STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1) È costituita una associazione denominata “Salviamo l’orso – Associazione per la conservazione dell’orso bruno marsicano ODV”.

Art. 2) L’associazione ha sede in Montesilvano (PE), via Parco degli Ulivi n. 9.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondari anche in altre località dello Stato od all’estero.

Art. 3) L’associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di salvaguardare e favorire l’espansione della popolazione di orso bruno marsicano nell’ambiente in cui esso vive, vale a dire l’Appennino Centro Meridionale che insiste sul territorio di 5 regioni (Abruzzo-Molise-Lazio-Marche-Umbria):

  1. Promuovendo l’informazione sul pericolo di estinzione che sulla stessa incombe;
  2. Organizzando, convegni, conferenze, presentazione di proposte, raccolte di firme;
  3. Promuovendo la collaborazione con Enti, istituzioni, strutture ed associazione pubbliche o private, che si battono per la stessa causa o che si occupano dello studio della gestione delle specie;
  4. Incoraggiando le istituzioni preposte a prendere le necessarie misure di tutela e protezione;
  5. Adoperandosi affinché la ricerca scientifica sia supporto ad azioni concrete di tutela della specie;
  6. Stipulando convenzioni con enti pubblici o privati;
  7. Garantendo un costante e continui flusso di notizie ed aggiornamenti ai mass media nell’intento di creare un atteggiamento favorevole all’orso nell’opinione pubblica;
  8. Creando un sito web che divulghi le attività dell’associazione;
  9. Raccogliendo immagini e video relativi all’orso marsicano ed al suo ambiente in modo da devolvere a favore di azioni di tutela della specie, dell’ambiente in cui essa vive e di coloro che convivendo con essa ne possono essere danneggiati (allevatori, agricoltori) riducendo così il pericolo di conflitti che possono ricadere negativamente sulla capacità di sopravvivenza della specie. L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L’associazione nell’ambito delle attività associative può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via prevalente.

 

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell’associazione e costituito:

  1. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio
  3. Da donazioni, legati, lasciti;

Art. 5) I proventi con cui provvedere alle attività ed alla vita dell’associazione sono costituti:

  1. Dalle quote associative;
  2. Dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. Dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

 

ASSOCIATI

Art. 6) I membri dell’associazione si suddividono in:

  1. Soci fondatori: sono tutti colore che sono intervenuti nell’atto costitutivo e hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo
  2. Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L’ammissione è deliberata a scrutinio segreto e da maggioranza di voti del Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.

Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in so di scioglimento dell’associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione dell’associazione non può essere temporanea.

Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

  • Per morte;
  • Per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
  • Per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o all’Organo di Controllo, se nominato/i;
  • Per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed aglio scopi dell’associazione.

L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10) Sono organi dell’associazione:

  1. L’assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario Generale;
  5. Il comitato Tecnico-Scientifico;
  6. Il Revisore o l’Organo Collegiale.

 

ASSEMBLEA

Art. 11) L’assemblea degli associati deve essere convocata il Consiglio direttivo almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorre per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o dell’Organo di Controllo dei conti.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualsiasi sia il suo numero. Nella deliberazione che riguardano la responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento o di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediamente mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.

  1. Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ad alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16) L’associazione è retta ed amministrata in Consiglio direttivo composto da un minimo di sette ed un massimo di nove membri, di cui almeno due appartenenti al genere meno rappresentato, nominati dall’assemblea tra i soci con le modalità previste dall’art. 13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 17) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Art. 18) La carica di consigliere è gratuita, slavo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 19  Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o massaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. Che sia consentito il presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. Che sia consentito al soggetto verbalizzane di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. Che si consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ad alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono i presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno l metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 20) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Art. 21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

  1. Assicurare il conseguimento degli scopi dell’associazione;
  2. Convocare le assemblee;
  3. Deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare provvedimenti di esclusione e decadenza;
  4. Redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
  5. Emanare regolamenti e norme per l’organizzazione il funzionamento dell’associazione;
  6. Acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accertare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, dell’erogazione e dei mezzi finanziari a disposizione dell’associazione;
  7. Stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
  8. Sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
  9. Negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore del proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
  10. Decidere la partecipazione dell’associazione a bandi, gare e procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
  11. Costruire e/o aderire ad A.T.I., joint venture, sottoscrivere protocolli d’intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
  12. Conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
  13. Promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’associazione e le sue finalità;
  14. Predisporre la Carta Etica dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  15. Deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

 

CARICHE SOCIALI

Art. 23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

 

PRESIDENTE

Art. 24) Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzione di coordinatore dei lavori dell’associazione.

 

IL VICE PRESIDENTE

Art. 25) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

 

SEGRETARIO GENERALE

Art. 26) Il Segretario generale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se i delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l’organizzazione di tutta l’attività gestionale, esecutiva ed economica dell’associazione, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall’assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell’associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

 

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

Art. 27) Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo dell’associazione, che se ne serve per ottenere un parere tecnico qualificato in merito alle nazioni ed ai progetti che intende intraprendere od in cui è già impegnata. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri. I componenti devono avere un curriculum adeguato al ruolo. I curricula sono esaminati dal Consiglio direttivo che li approva a suo insindacabile giudizio.

Esso dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni anticipate dei componenti.

 

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

Art. 28) L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rifornimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l’assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Revisore od all’Organo di Controllo spetta il compito di:

  1. Controllare la gestione contabile dell’associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
  2. Vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
  3. Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all’assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

 

BILANCIO

Art. 29) L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 30) Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 31) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesso.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivo a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

TRASFORMAZIONE – SCIOGLIMENTO

Art. 32) L’associazione, ai sensi dell’art. 2500 – octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

Art. 33) L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in basse alle indicazioni fornite dall’assemblea, e comunque sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1995, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

RINVIO

Art. 34) Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro nazionale delle CDV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS.

Firmato:  Stefano Orlandini
Massimo d’Ambrosio notaio (sigillo)